Uno degli oggetti di discussione nell’ambito della materia della stabilizzazione dei precari ai sensi della Legge Madia è quello delle graduatorie dei concorsi svolti dagli enti locali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato ed ancora valide.
I precari degli enti locali fanno parte a tutti gli effetti della pianta organica prevista per il funzionamento dell’ente.
Ogni Comune o Pubblica Amministrazione ha una dotazione del personale prevista nella pianta organica. La prevista dotazione del personale predispone a monte i posti che si rendono disponibili ogni volta che una unità di personale non dirigenziale in servizio va in pensione, si trasferisce, si licenzia e/o rende libero, o si rende libero, il posto in dotazione organica.
Va precisato che le disposizioni contenute nell’art. 20 della Legge Madia sono transitorie e valide solo dal 2018 e fino al 2020 ma non implicano per gli enti locali l’obbligo all’attivazione delle procedure di stabilizzazione a favore di personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla legge. I Comuni e le Pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà di attivare le procedure della stabilizzazione ai sensi della predetta Legge, ma su di loro non vige nessun obbligo.
Le Amministrazioni possono esercitare tale facoltà qualora ricorrano effettive esigenze funzionali dell’Ente e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica.
Le stabilizzazioni dirette e le graduatorie di concorso
L’art. 20, comma 1, del Dlgs Madia, consente l’assunzione diretta senza concorso del personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso contemporaneamente delle seguenti 3 condizioni:
- essere in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione che intende procedere all’assunzione;
- essere stato assunto con contratto a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte, attingendo ad una graduatoria senza distinzione tra tempo determinato o indeterminato, mediante procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazione diversa da quella che procede alla stabilizzazione. Secondo la Circolare n. 3/2017, nell’ambito delle procedure concorsuali sono ricompresi i procedimenti selettivi ordinari, per esami e/o titoli, ovvero anche previsti in una normativa di legge;
- aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa Amministrazione che procede all’assunzione, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.
La procedura del concorso riservato
È bene ricordare che oltre alla procedura diretta di stabilizzazione, la Legge prevede anche le procedure concorsuali riservate.
L’art. 20, comma 2, consente alle Amministrazioni di indire concorsi riservati in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non inquadrato in qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti richiesti.
Tuttavia, alcune interpretazioni della Legge lasciano intendere che la riserva del 50% è volta a garantire l’adeguato accesso dall’esterno, ma è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica ma alle risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50%. Infatti, le risorse dell’art. 9, comma 28, del Dl. 78/10 sono invece per intero destinabili alle finalità dell’art. 20, commi 1 e 2, Dlgs. n. 75/17, Madia.
Il Consiglio di Stato ha già precisato che il ricorso allo strumento delle procedure concorsuali riservate determina che l’accertamento dell’idoneità del personale avventizio ad entrare a titolo definitivo nella struttura organizzativo-funzionale della Pubblica Amministrazione, non è affidato al mero fatto di aver svolto dei compiti in favore dell’Amministrazione stessa, quanto piuttosto al superamento di una apposita selezione che verifichi, attraverso adeguate prove, le capacità professionali del soggetto anche con riferimento alla soluzione di casi pratici.
L’individuazione del Giudice ordinario o amministrativo competente per dirimere le controversie
E’ opportuno fornire alcune indicazioni in merito all’individuazione del Giudice competente a dirimere le eventuali controversie inerenti alle procedure di stabilizzazione. Facendo riferimento alla precedente giurisprudenza formatasi a seguito di pregresse tornate di stabilizzazioni, è stato evidenziato che ove l’assunzione dei soggetti interessati avvenga sulla base dell’accertato possesso dei specifici requisiti, come la titolarità di un rapporto di lavoro precario previo superamento di procedure selettive di natura concorsuale e possesso di una prestabilita anzianità di servizio maturata entro precisi limiti temporali, i provvedimenti di inclusione e/o di esclusione dalla graduatoria incidono su posizioni di diritto soggettivo e sono pertanto assoggettati alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Inoltre, il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, ragion per cui le relative controversie non sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa, bensì a quella ordinaria. Pertanto, alla luce di quanto rilevato, si può ritenere che il Giudice Ordinario sia competente riguardo alle procedure di diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, quelli previsti dall’art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 75/17, mentre il Giudice Amministrativo è competente in relazione ai concorsi riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 75/17.
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