Quando, durante il matrimonio, un coniuge investe risorse proprie per migliorare o ristrutturare la casa intestata esclusivamente all’altro, la domanda che emerge in fase di separazione è sempre la stessa: quei soldi possono essere recuperati?
La risposta della giurisprudenza è chiara: le migliorie non attribuiscono proprietà né compossesso, ma solo un diritto personale di godimento, che si estingue con la fine del matrimonio. Tuttavia, il coniuge non proprietario può ottenere un indennizzo, che il giudice valuta caso per caso e che non coincide automaticamente con le somme spese.
Migliorie sulla casa dell’altro coniuge: nessuna comproprietà
Durante il matrimonio è frequente che uno dei coniugi sostenga spese rilevanti per:
ristrutturazioni
ampliamenti
migliorie strutturali
su un immobile intestato esclusivamente all’altro.
⚠️ Punto fermo:
queste spese NON fanno nascere un diritto di proprietà o compossesso.
La Cassazione ha ribadito che il coniuge non proprietario:
non è possessore
non è comproprietario
è solo detentore qualificato, in quanto membro del nucleo familiare.
Possesso, detenzione e diritto di godimento: differenze decisive
Questa distinzione è centrale anche in ottica difensiva:
Possesso → potere di fatto con volontà di tener la cosa come propria
Detenzione → uso della cosa riconoscendo l’altrui proprietà
Diritto personale di godimento → diritto atipico, legato al vincolo familiare
Il coniuge convivente nella casa dell’altro non possiede l’immobile, ma lo detiene in funzione della famiglia. Alla cessazione del matrimonio, quel diritto si estingue.
Cosa succede in caso di separazione o divorzio
Con la separazione:
il coniuge non proprietario perde il diritto di godimento
non può agire come possessore
non può invocare lo spoglio del possesso
👉 Ma non perde automaticamente ogni tutela economica.
Il diritto all’indennizzo per le migliorie
Il coniuge che ha sostenuto le spese:
non ha diritto alla restituzione integrale
non ha diritto automatico al rimborso
ha però diritto a un indennizzo economico
L’indennizzo:
è quantificato dal giudice
tiene conto del mancato godimento personale
spesso è inferiore alle somme effettivamente spese
Questo è un punto cruciale da chiarire al cliente prima di avviare un contenzioso.
Caso di studio: esclusione dello spoglio e riconoscimento dell’indennizzo
In una causa di separazione seguita dallo Studio, il coniuge non proprietario – allontanato legittimamente dalla casa familiare – aveva promosso un’azione di spoglio del possesso.
La difesa ha dimostrato che:
il coniuge era mero detentore
mancava il presupposto del possesso
l’azione di spoglio era giuridicamente infondata
Il giudice ha escluso qualsiasi diritto possessoria, riconoscendo solo un indennizzo per le migliorie, parametrato al mancato godimento e non alle spese sostenute.
Perché è fondamentale agire prima della separazione
Molti errori nascono prima della crisi:
spese non documentate
bonifici “familiari”
lavori senza accordi scritti
convinzione errata di “mettere in sicurezza” un investimento
In realtà, senza una strategia preventiva:
il rischio di perdere gran parte dell’investimento è concreto
le aspettative economiche spesso non coincidono con l’esito giudiziario
FAQ – Domande frequenti
Se ristrutturo la casa intestata a mio marito divento comproprietaria?
No. Le migliorie non creano comproprietà né possesso.
Posso chiedere la restituzione delle spese sostenute?
Non automaticamente. Puoi chiedere un indennizzo, che il giudice quantifica.
L’indennizzo coincide con i soldi spesi?
No, spesso è inferiore e tiene conto del mancato godimento, non del costo.
Posso fare causa per spoglio se vengo allontanato dalla casa?
No, se sei mero detentore manca il possesso necessario.
Conviene documentare le spese prima della separazione?
Sì, è essenziale per qualsiasi valutazione economica futura.














