Hai in mente l’idea per una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Se è così, sei pronto per registrarla e tutelarla con un brevetto industriale per invenzione.
Nel 1930 Alfonso Bialetti pensò ad un sistema innovativo per fare il caffè a casa che non aveva precedenti e presentò un brevetto per invenzione industriale con il quale cominciò a produrre la Moka, esposta al MoMa di New York. L’ingegnere aeronautico Nils Bohlin pensò bene di risolvere il problema della sicurezza degli automobilisti con le cinture di sicurezza, che furono poi brevettare dalla Volvo nel 1959.
Sono solo 2 degli esempi più famosi di brevetti per invenzione, ovvero soluzioni ritenute nuove ed originali per risolvere un problema tecnico mai risolto prima. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e come tutti i brevetti non può essere rinnovato alla scadenza. Può, però, essere coperto da un contratto di mantenimento.
L’altra tipologia di è il brevetto per modello di utilità. Rappresenta un tipo di brevetto che non è presente in molti altri Stati, oltre l’Italia. È un tipo di brevetto che non richiede un esame particolare, è più facile da ottenere ma anche più difficile da tutelare, dura 10 anni e non si può rinnovare alla scadenza. Si può coprire con brevetto di utilità la modifica migliorativa di un oggetto già esistente. Quindi il brevetto copre oggetti materiali, non procedimenti.
Spesso non è facile capire quale tipo di brevetto scegliere per tutelare la propria invenzione. Anche per questo motivo l’articolo 84 del Codice della Proprietà Industriale prevede la possibilità del doppio deposito, cioè il deposito per modello di utilità e quello per invenzione. Sarà poi l’Ufficio Brevetti e Marchi a decidere qual è il brevetto giusto per l’invenzione.
Opposizione al marchio e brevetto. La tutela della proprietà industriale e intellettuale: brevetti, marchi, design, copyright, nome dominio.
Abbiamo già fatto riferimento alle discipline e alle norme che tutelano (PUOI LEGGERE I LINK):
- La registrazione del marchio e del brevetto in Italia;
- Il brevetto europeo con il Tribunale Unificato del Brevetto dell’UE, attualmente in corso di attuazione;
- Il brevetto europeo della Convenzione Unica del Brevetto, la procedura unificata di deposito attualmente più utilizzata per il riconoscimento del brevetto in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea, extraUE e alcuni anche al di fuori dell’Europa;
- I marchi collettivi e la tutela del brevetto in Unione Europea, con le nuove norme di armonizzazione delle procedure uniche di riconoscimento nei paesi membri.
Adesso è necessario introdurre un particolare decisivo. In caso di contraffazione di un’invenzione, il Giudice non porterà in giudizio il confronto tra l’oggetto coperto dal marchio o dal brevetto e quello copiato, ma prenderà come parametri di riferimento per il dibattimento la descrizione o il disegno del brevetto, o la descrizione del marchio, e da quelli valuterà se un oggetto è stato contraffatto o meno, un marchio copiato o meno. In breve la tutela reale del brevetto o del marchio risiede nel testo che ha lo ha descritto e non nell’oggetto che ne è stato realizzato. Per questo motivo è molto importante avere assistenza qualificata giusta per predisporre la documentazione adeguata in grado di garantire la tutela reale dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed ecco perché solo gli iscritti all’Ordine dei Mandatari dei Brevetti e gli Avvocati possono depositare domande di brevetto in Italia.
Registrare un brevetto, un oggetto di design un marchio all’Ufficio Brevetti
La proprietà industriale è riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano e comprende norme e diritti per rivendicare:
- Segni distintivi come i marchi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine;
- Innovazioni tecniche e di design che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali.
Di conseguenza i diritti di proprietà industriale si acquisiscono con:
- la brevettazione delle invenzioni o dei modelli di utilità;
- la registrazione del marchio, del disegno, del modello.
I diritti di tutela si acquisiscono dopo la presentazione e l’approvazione della domanda di registrazione del marchio o di deposito del brevetto presso l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La differenza tra descrizione dell’invenzione e principio inventivo
Nella domanda di deposito del brevetto non si deve descrivere l’invenzione o come funziona l’invenzione ma è decisivo evidenziare il principio inventivo (per esempio, come descriveresti l’invenzione della bicicletta?). La differenza tra descrizione dell’invenzione e principio inventivo non è immediatamente chiara. Per questo motivo la domanda di deposito del brevetto deve essere ben impostata con:
- la descrizione del brevetto scritta seguendo una logica di scrittura definita;
- disegni tecnici a supporto della descrizione.
Come già messo in evidenza, è sul deposito del brevetto che il giudice forma la sua opinione ed esprime il suo verdetto in giudizio. Per essere sicuri di trovare tutela e protezione del proprio brevetto, è opportuno essere ben assistiti nell’elaborazione della domanda di deposito all’UIMB.
La tutela del marchio e dell’oggetto di design
Nel caso di un oggetto di design la procedura è simile. Manca solo la descrizione, nel senso che la domanda è corredata da disegni tecnici o da modelli. Ma anche in questo caso, se il disegno o la riproduzione dell’oggetto di design è complessiva o la prospettiva di rappresentazione dell’oggetto non è corretta o adeguata si rischia di non avere la giusta protezione e conseguentemente la difesa efficace a tutela della proprietà industriale o intellettuale.
Nel caso del marchio la situazione è ancora più complessa perché oltre alla precisione della descrizione verbale o della rappresentazione grafica occorre anche individuare la giusta classe di prodotto e servizio coperta dal marchio e capire se è sufficiente una sola registrazione. Infatti, il CPI protegge i marchi solo per i prodotti ed i servizi che sono indicati nella domanda di registrazione. Quindi, avere un timbro e un numero di registrazione non è automaticamente garanzia di tutela, se la pratica di deposito per ottenerli non è stata redatta in modo corretto.
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Opposizione al Marchio o al Brevetto
La legge italiana ma anche quella europea tutela il marchio a partire dall’intervallo di tempo che trascorre tra il deposito del marchio e la sua registrazione. Il periodo di tempo tra deposito e registrazione è detto di opposizione al marchio d’impresa ma ha un duplice scopo:
- Consentire all’Ufficio Marchi di svolgere i dovuti controlli sul marchio per verificare se non è contrario o lesivo delle leggi, della morale, dell’etica o ad un marchio già registrato;
- Consentire ai titolari di diritti anteriori di bloccare la registrazione di un marchio in attesa di registrazione, con un procedimento di opposizione.
Nel primo caso bisognerà dimostrare con un contenzioso che ciò che sostiene l’Ufficio Marchi UIBM è privo di fondamento. Nel secondo caso la tutela del marchio si ottiene con il procedimento di opposizione.
La tutela della proprietà intellettuale o industriale, del brevetto o del marchio sono materie sensibili per il diritto, perché investono la libera iniziativa privata di impresa. Per questo motivo moltissimi paesi hanno uniformato le regole per l’opposizione al marchio o al brevetto, previsto un periodo di opponibilità al marchio per la tutela della proprietà intellettuale e industriale di quelli esistenti ed aggiunto anche regole per la tutela dei nomi dominio, che acquistano sempre più importanza con l’avvento di Internet.
In Italia, l’Ufficio preposto alla registrazione del marchio e del brevetto è UIBM. Il procedimento di opposizione da parte di un titolare di un marchio è meglio sia redatto da un avvocato, in grado di ben rappresentare le istanze dei chi si oppone ad un marchio, ad un brevetto ad un nome dominio.
Con il procedimento di opposizione, quindi, un soggetto che possiede diritti preesistenti si oppone alla registrazione di un marchio seguendo questa indicazioni:
- L’opponente deve dimostrare di essere legittimato ad opporsi alla registrazione di un nuovo marchio o brevetto e che potrebbe essere danneggiato dalla registrazione del marchio successivo contro cui è presentata opposizione o del brevetto;
- L’opposizione può riguardare una sola domanda di marchio o brevetto e deve contenere l’esatta identificazione del marchio potenzialmente lesivo o l’esatta descrizione del brevetto che si ritiene lesivo;
- L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio lesivo nel Bollettino Ufficiale dei Marchi;
- L’opposizione deve dimostrare che ci sia un conflitto o un pericolo di confusione tra i marchi o sovrapposizione tra i brevetti.
Soggetti legittimati a depositare un atto di opposizione al marchio o brevetto
- il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
- il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
- il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
- le persone, gli enti e le associazioni di cui all’ Articolo 8 CPI.
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