Come si stabilisce la residenza fiscale di un’impresa? La residenza fiscale è molto importante da individuare per non incorrere nel fenomeno dell’esterovestizione (foreign dressed companies).
È necessario partire da una prima grande distinzione tra la residenza delle società di persone e la residenza delle società per azioni che puoi vedere a questo link QUI
I requisiti per stabilire la residenza fiscale della società e l’esterovestizione societaria, residenza fiscale residenza effettiva
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del DPR n. 917/86, TUIR, sono società di persone residenti in Italia quelle che per la maggior parte del periodo fiscale hanno la propria sede legale o amministrativa o l’oggetto principale della società, nel territorio dello Stato.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del DPR n. 917/86, TUIR sono residenti nel territorio dello Stato italiano le società di capitali che per la maggior parte dell’anno d’imposta hanno in Italia:
- La sede legale della società, la quale si identifica con la sede e l’indirizzo della società indicata nell’atto costitutivo o nello statuto;
Oppure
- La sede dell’amministrazione della società. Cioè, il luogo in cui viene svolta la gestione della società che può essere identificata da dati specifici come l’esistenza di uffici amministrativi e le indicazioni contenute in documenti o fatture;
Oppure
- L’oggetto principale dell’attività della società effettivamente svolta in Italia come stabilito dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
La sede legale della società
Per registrare una società in Italia (trovi tutte le istruzioni necessarie a questo link QUI), serve l’indirizzo della sede legale che, però, non coincide sempre con l’ufficio effettivo della società. Per la determinazione della sede legale della società ai fini delle norme fiscali, si rimanda alle disposizioni del codice civile italiano in materia di diritto internazionale privato.
La sede amministrativa della società
La sede amministrativa della società coincide con la sede effettiva della società e si trova nel luogo in cui l’organo amministrativo della società esercita permanentemente i propri poteri e funzioni. La sede amministrativa è il luogo in cui vengono formate e prese le decisioni strategiche e gestionali dell’azienda. Quindi, la sede amministrativa è dove si trova il top management dell’azienda e dove vengono prese le decisioni più importanti.
L’oggetto principale dell’attività della società
Il requisito dell’oggetto principale della società deve essere identificato non tanto nell’attività prevista dallo statuto quanto, piuttosto, nell’attività commerciale effettivamente svolta dalla società per il raggiungimento dello scopo sociale. Pertanto, se l’attività imprenditoriale è, ad esempio, la commercializzazione di beni in un paese straniero, l’interpretazione secondo cui l’attività essenziale è solo quella di vendita nel paese estero non può essere considerata corretta perché, in questa ipotesi, si potrebbe sostenere che tutte le società che commercializzano i loro prodotti in un singolo Stato e, quindi, in uno specifico mercato di riferimento, avrebbero la residenza fiscale in quello Stato.
È sufficiente che ci sia solo uno dei criteri definiti dal TUIR per considerare un’azienda come una società residente in Italia.
Residenza fiscale – residenza anagrafica – domicilio – A.I.R.E.
Ai fini della determinazione del carico fiscale in Italia è opportuno distinguere tra 4 diversi concetti:
residenza fiscale – residenza anagrafica – domicilio fiscale – aire
- La residenza fiscale è il luogo che stabilisce dove pagare le tasse. Di solito, residenza anagrafica e residenza fiscale coincidono. Ma ci sono dei casi in cui un soggetto ha la residenza anagrafica in un Paese e la residenza fiscale in un altro.
- La residenza anagrafica è quella dove hai la tua dimora abituale e deriva dall’iscrizione negli archivi comunali
- Domicilio è l’indirizzo fiscale dove hai deciso di ricevere tutte le comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate. Di solito corrisponde alla residenza personale ma può anche essere diverso.
- A.I.R.E. è l’acronimo di Anagrafe Italiani Residenti all’estero. In caso di trasferimento all’estero, per non essere più considerato residente in Italia è necessario registrarsi all’AIRE. In questo modo sei cancellato dagli elenchi delle persone fisiche residenti in Italia, ma solo se vivi all’estero per almeno 183 giorni all’anno.
Attenzione: per essere considerato come soggetto residente fiscale all’estero, è necessario vivere al di fuori dello Stato italiano per almeno 183 giorni all’anno e concentrare i propri interessi commerciali nel paese straniero.
Esempi di residenza anagrafica e fiscale effettiva all’estero
- Giuseppe è residente a Roma. Si è trasferito in Francia, ma ha deciso di non cambiare la sua residenza abituale. Così risiede a Roma, ma vive in Francia per più di 183 giorni all’anno. La sua residenza anagrafica è Roma. La sua residenza fiscale è in Francia. È tenuto a registrarsi presso l’AI.R.E. dichiarare la sua residenza fisica all’estero.
- Giuseppe è residente a Roma. Si trasferisce in Francia ma ci vive per meno di 183 giorni l’anno. La sua residenza anagrafica e quella fiscale rimangono a Roma.
- Giuseppe è residente a Roma e si trasferisce in Francia per lavoro. In Francia ci vive per più di 183 giorni l’anno. Decide, quindi, di trasferire la sua residenza anagrafica in Francia. Giuseppe si iscrive nel registro comunale del paese francese in cui abita e in Italia si iscrive all’A.I.R.E.. In questo caso, Giuseppe in Italia non risulta più residente né anagraficamente né fiscalmente.
Per essere certi di essere sottoposti al regime fiscale di uno Stato puoi chiedere il certificato di residenza fiscale. Si tratta del documento che attesta che tu sei sottoposto al sistema fiscale di quello Stato e può essere trasmesso all’ufficio delle entrate in Italia.
Esterovestizione societaria o foreign dressed companies
Sotto il profilo impositivo, una persona giuridica residente nel territorio dello Stato è soggetto a tassazione per i redditi prodotti ovunque nel mondo, in base al noto principio della tassazione su base mondiale (c.d. “world wide taxation”).
Questo è il motivo per cui la questione della residenza fiscale delle imprese diventa molto importante. In Italia il fenomeno dell’esterovestizione è regolato dall’articolo 73, comma 5-bis, del DPR n. 917/86 TUIR.
Con il fenomeno foreign dressed companies si indica la sede fittizia all’estero della residenza fiscale di una società, che svolge effettivamente la propria attività e persegue lo scopo sociale in Italia. Di solito le società si trovano fittiziamente all’estero, per sottoporre il reddito “esterovestito” ad un regime fiscale più vantaggioso di quello italiano.
Al fine di verificare la residenza fiscale delle società, l’articolo 73, comma 5-bis del DPR n. 917/86, prevede che:
- Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società o enti che detengono partecipazioni di controllo in Italia;
o che
- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
o che
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Attenzione: in caso di verifica per stabilire l’esterovestizione societaria, l’onere della prova non è a carico dell’Amministrazione Finanziaria ma della società sottoposta a verifica.
Casi pratici di esterovestizione societaria. Gli errori da non commettere
Il primo e più rilevante è diventare socio o amministratore di una società all’estero, restando residente in Italia. Per la legge italiana, una società intestata ed amministrata da persone residenti in Italia non è più una società estera al 100%, anche se la sede e gli uffici sono all’estero.
In questi casi può trattarsi di esterovestizione, ovvero di “vestire” una società come se fosse estera. L’esterovestizione è un reato che può comportare una serie conseguenze anche penali, se la posizione della persona non è regolarizzata con il fisco. In altre parole, essere soci oppure amministratori oppure aprire una società all’estero non è vietato, ma non si può usare la società estera come uno scudo per pagare meno tasse in Italia.
Un altro caso di esterovestizione può essere quello della costituzione di una società con sede legale all’estero, i cui shareholders e azionisti sono residenti fiscalmente in Italia.
Una società si considera residente fiscale in Italia quando ha il CDA composto in maggioranza da persone residenti in Italia o quando la maggior parte delle quote azionarie appartengono a persone residenti in Italia.
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Differenza tra Residenza fiscale e Residenza effettiva
La residenza fiscale in Italia o il domicilio fiscale sono molti importanti per la formazione di un’impresa e sono in molti a fare confusione tra residenza fiscale, residenza anagrafica, residenza effettiva e domicilio fiscale delle persone giuridiche.
È bene chiarire subito che ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, per la legge italiana, non è rilevante il fatto di essere residente in un’abitazione di proprietà, che può anche trovarsi in un paese straniero. È rilevante il fatto di avere disponibile, a qualunque titolo, un luogo dove trascorrere liberamente più di 183 giorni l’anno.
La differenza tra residenza fiscale e residenza effettiva
Il codice civile italiano spiega cos’è la residenza fiscale e cos’è il domicilio fiscale. Abbiamo già scritto QUI cos’è il domicilio fiscale e che la residenza fiscale può essere diversa da quella anagrafica.
In Italia, di solito, la residenza fiscale corrisponde alla residenza anagrafica e a quella effettiva. Tuttavia, se un cittadino italiano dimostra di trascorrere più di 183 giorni l’anno in un’abitazione in un altro Stato, non è più tenuto a pagare le tasse in Italia.
Non sempre è facile stabilire quale sia l’effettiva residenza fiscale. Per evitare doppie imposizioni e conflitti di attribuzione di residenza, le convenzioni internazionali elaborate sul modello OCSE hanno stabilito che;
una persona è considerata residente fiscale nello Stato in cui ha un’abitazione permanente.
Ma esistono casi in cui una persona dispone di più di un’abitazione permanente, in più di uno Stato. In questi casi, il criterio per individuare la residenza fiscale in base alla quale applicare le tasse ai redditi ovunque prodotti nel mondo per il principio del “world wide taxation”, è la residenza effettiva.
La residenza effettiva è quella in cui la persona detiene le relazioni personali ed economiche più importanti.
La residenza fiscale in Italia deve essere individuata come il luogo abituale in cui vive il contribuente.
Questo significa che l’abitazione permanente sulla base della quale stabilire la residenza fiscale, non è necessariamente quella di proprietà o in affitto.
Si considera abitazione permanente in base alla quale stabilire la residenza fiscale quella per la quale la persona ha piena disponibilità, per periodi di tempo illimitati, anche se non ne detiene né la proprietà né il possesso.
L’interpretazione è confermata da sentenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 26638 del 10 novembre 2017, per cui il concetto di “permanent home” espresso in molte Convenzioni internazionali, non è connesso al titolo di proprietà ma alla possibilità di poter disporre di un’abitazione a piacimento e per periodi illimitati.
Facendo un esempio pratico, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, non è rilevante il fatto di essere residente in un’abitazione di proprietà che si trova in un paese straniero, ma quello di trascorrere liberamente più di 183 giorni a casa della propria compagna in Italia. Proprio come nel caso della sentenza su citata.
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