Inadempienze contrattuali internazionali
La clausola hardship e quella di force majeure ‘act of God’
Oltre alle inadempienze contrattuali, uno degli aspetti rilevanti del contratto internazionale (leggi qui) sono gli eventi culturali, sociali, politici, giuridici imprevedibili, successivi alla stesura dell’accordo e che possono verificarsi in uno dei paesi nel quale risiede uno dei contraenti. Tali eventi non prevedibili possono mutare l’equilibrio giuridico sul quale si è formato il contratto. Per questo motivo il diritto commerciale internazionale prevede le clausole hardship e di force majeure.
- La clausola hardship ha lo scopo di porre un rimedio ai casi in cui la prestazione diviene non più conveniente economicamente, ma può comunque essere eseguita.
- La clausola di force majeure riguarda invece un evento imprevedibile o imprevisto, che rende una delle prestazioni contrattuali del tutto impossibile da eseguirsi. La clausola tipica di forza maggiore si chiama ‘acts of god’ e tutela da fatti o eventi naturali, accidentali o imprevisti come guerre, sommosse, scioperi, difficoltà nell’approvvigionamento di personale o di materie prime (shortages of labour or raw materials), che possono alterare il contratto. La clausola di force majeure è, quindi, ampia e va negoziata con grande attenzione nonostante si tratti di una clausola “boilerplate”, sempre presente nei modelli di condizioni generali di un contratto internazionale (leggi modelli del contratto internazionale)
La clausola della revisione dei prezzi
Generalmente, anche il prezzo di un contratto internazionale è fisso o stabile. Tuttavia, a seconda dei casi può essere necessario stabilire a priori l’eventuale modificazione del prezzo stabilito a causa delle circostanze imprevedibili che possono venire a verificarsi successivamente alla stipula del contratto
La clausola penale liquidate damages
In base alla quale è possibile ottenere il risarcimento del danno come pre-quantificato in anticipo, fatta comunque salva la possibilità di richiedere con un giudizio ordinario il risarcimento del maggior danno.
Le garanzie autonome fidejussiorie on demand
Per garantire l’adempimento di un contratto spesso si ricorre alle garanzie accessorie, che sono scisse dal contratto ed autonome che sono volte a garantire il contratto cui accedono. Le garanzie sono prestate da soggetti terzi, banche e assicurazioni. Il garante assicura in ogni caso l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza che sul garantito ricada l’onere della prova dell’inadempienza della prestazione, semprechè siano state adempiute le condizioni contenute nel testo della garanzia. La garanzia on demand, o bond, assolve alla funzione tipica di un deposito cauzionale in contanti, in modo da fornire al beneficiario un facile e veloce accesso ad un risarcimento monetario in caso di inadempienza della controparte.
La clausola dell’individuazione della Legge nazionale applicabile nel contratto e quella della scelta del foro competente
leggi qui la Clausola Legge Applicabile
leggi qui la Clausola della scelta del Foro Competente
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