Anche nelle società con sede estera si possono stipulare patti parasociali tra i soci azionisti, che possono risiedere in Italia oppure nel paese estero dove è ubicata la Società. Già da molti anni i patti parasociali sono considerati delle convenzioni con cui i soci stabiliscono rapporti non opponibili alla società, ma difformi o complementari rispetto a quelli previsti dall’atto costitutivo o dallo statuto della società. Ciò vale anche per le società con sede all’estero.
Tipi e vincoli dei patti parasociali compresi nelle clausole compromissorie
Attualmente il codice civile dedica ai patti parasociali gli articoli 2341 bis e 2341 ter. Gli accordi parasociali sono dal legislatore considerati rispetto alla finalità per le quali sono stati stipulati, per esempio per stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società oppure per la regolamentazione di specifici aspetti come gli obblighi pubblicitari, per rendere trasparenti gli assetti societari o i limiti di durata e il diritto di recesso per impedire il cristallizzarsi di eventuali posizioni dominanti negli assetti societari, non correlati al possesso delle partecipazioni al capitale azionario. I patti parasociali sono diversi dal contratto di società. Si tratta di un vincolo che riguarda l’esterno della Società. E’ un vincolo che coinvolge direttamente i soci e gli azionisti per la regolamentazione del loro esercizio dei diritti, dei poteri e delle facoltà all’interno della società. Il contenuto dei patti parasociali può quindi riguardare:
- le modalità di voto negli organi sociali;
- i diritti di governance societaria;
- le modalità di trasferimento delle azioni.
I patti parasociali più diffusi. Sindacato di voto, Sindacato di blocco, Sindacato di gestione o di controllo.
- Il sindacato di voto: è l’accordo con cui i soci si impegnano preventivamente a concordare il modo in cui voteranno nelle assemblee della società.
- Il patto di consultazione: è l’accordo con il quale i soci si impegnano a discutere le materie oggetto di voto in sede assembleare, prima della votazione anche senza prendere impegni circa le modalità di esercizio del diritto di voto.
- Il sindacato di blocco è l’accordo con cui i soci intendono dare stabilità all’assetto proprietario della società. In questo modo essi si impegnano a non alienare a terzi le loro quote di partecipazione impedendo nella società l’ingresso di estranei in qualità di soci.
- Il sindacato di gestione o di controllo è il patto finalizzato all’esercizio di un’influenza dominante. In sintesi si tratta di attribuire le scelte di gestione della società, alla volontà maggioritaria dei contraenti.
Inadempimento e violazione dei patti parasociali. La giurisdizione per violazione dei patti di società con sede all’estero
Stabilito il vincolo del patto parasociale a carico di soci e azionisti è chiaro che vi si oppone anche la relativa violazione. Un recente caso ha riguardato la violazione del sindacato di gestione di una società con sede all’estero, per il quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate ad esprimersi con sentenza n. 26984 del 26 novembre 2020. La pronuncia ha riguardato la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alla domanda giudiziale relativa all’inadempimento di un sindacato di gestione di una società avente sede all’estero.
Il caso della stipula dei patti parasociali non rispettati dall’amministratore unico della società costituita in Stato estero UE
Il caso riguarda 2 soci che hanno costituito una società con sede in uno Stato estero all’interno della UE. Il socio amministratore della società ha poi stipulato 2 patti parasociali con un terzo soggetto:
- il patto sulle modalità di acquisto delle quote societarie da parte dello stesso sottoscrittore del patto;
- il patto sugli obblighi di gestione che il secondo socio doveva osservare da amministratore unico della società.
Il sottoscrittore del patto parasociale sugli obblighi di gestione, ha citato in giudizio l’amministratore unico per inadempienza dell’attività di gestione della società. Sulla base dell’art. 5, n. 3 del regolamento UE n. 44/01, il socio amministratore citato in giudizio ha eccepito il difetto di attribuzione del giudice italiano, ritenendo il giudice essere quello dello Stato estero dove ha residenza la Società. Un difetto confermato sia in primo che in secondo grado. Nel suo ricorso in Cassazione, il sottoscrittore che ha ritenuto violato il patto parasociale ha dedotto che il giudice d’appello abbia sbagliato a dichiarare il difetto di attribuzione del giudice italiano.
La decisione di attribuzione del giudice italiano. I patti parasociali vincolano solo soci e azionisti
Ed in effetti le Sezioni Unite dell’Alta Corte hanno ritenuto legittima la giurisdizione del giudice italiano. Il contenuto del patto parasociale che riguarda il sindacato di gestione oggetto della controversia, infatti, non interferisce sulla validità, nullità o scioglimento oggetto delle decisioni degli organi della società. Il contenuto dei patti parasociali ha effetti vincolanti solo per chi li sottoscrive. Quindi i Giudici dell’alta Corte hanno ritenuto di attribuire la giurisdizione del caso al giudice del paese presso il quale ha domicilio il convenuto, ovvero in questo caso l’amministratore della società.