Anche il professionista esercita attività economica e può essere tutelato dall’art.2598 del codice civile che circoscrive gli ambiti della pubblicità e della concorrenza. La pronuncia è della Corte di Giustizia Europea (C-41/90). L’alta Corte EU ha determinato che il concetto di imprenditore deve estendersi all’attività professionale che è da considerarsi “attività economica” a tutti gli effetti, sia che si svolga o meno mediante una struttura organizzata di rilevanti dimensioni, con sede, dipendenti, attrezzature tecnologiche, in modo tale da prevalere sugli aspetti personali dell’attività professionale stessa ed in cui siano ravvisabili i caratteri dell’impresa come già prevede l’art. 2238 c.c. Alla stessa determinazione è arrivato il Il Tribunale Milano Sezione Speciale in materia di imprese, con la Sentenza del 06-06-2017 , con la quale ha sancito l’assunto secondo cui anche il libero professionista è coperto dalla tutela della concorrenza sleale al pari dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2598 del codice civile.
Il percorso giuridico della Cassazione che estende ai professionisti, le tutele previste per l’imprenditore
Nonostante la Cassazione non sia determinata e contrasti con l’assunto della Corte di Giustizia EU, con alcune delle sue sentenze ha già tracciato il percorso di assimilazione del professionista all’imprenditore estendendo alcune delle tutele del secondo, al primo. Ad esempio alcune di queste norme applicate hanno riguardato il trasferimento del ramo d’azienda di un grande studio professionale. In un’altra sentenza della Corte di Cassazione si legge che “il lavoro del professionista ed il capitale concorrono nella produzione del reddito, che non deriva più dal solo lavoro ma dall’attività dell’intera struttura imprenditoriale. Inoltre, proprio grazie alle pronunce della Corte di Cassazione, la Giurisprudenza ha espresso il principio secondo cui Il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell’ambito di una attività organizzata in forma d’impresa, per cui anche l’avvocato, l’architetto, l’ingegnere, il notaio, possono trovare tutela ai sensi dell’art. 2598 c.c. per azioni come accaparramento della clientela, sviamento della clientela, concorrenza interferente, utilizzo di informazioni riservate, sfruttamento di beni come documenti, database, oggetti di proprietà industriale ed intellettuale del professionista, storno di dipendenti per acquisire informazioni dei concorrenti.
L’estensione della tutela Costituzionale alla concorrenza del libero mercato e non dei singoli soggetti
Inoltre, con la riforma costituzionale del 2001, all’art. 117, comma 2, della Costituzione, la ‘tutela della concorrenza’ è stata introdotta come materia di competenza esclusiva del legislatore statale. L’intervento normativo di rilievo Costituzionale sembra rafforzare la dimensione della tutela della concorrenza come “tutela oggettiva del libero mercato” e non più o non solo come “tutela della mera libertà dell’operatore economico”.
I requisiti per i quali un libero professionista è assimilato ad un imprenditore
Nei casi in cui un professionista soddisfi il requisito dell’esercizio dell’attività economica, in modo da poter essere identificato alla stregua dell’imprenditore e abbia il requisito delle dimensioni dello studio professionale organizzato in modo da essere identificato come un’attività imprenditoriale di erogazione di servizi con:
- una sede;
- dei dipendenti;
- svolga azioni di marketing individuale cui ricondurre al brand il mandato del conferimento professionale dei clienti;
- della gestione della corrispondenza;
- dei rapporti con i clienti e soggetti terzi;
- la responsabilità degli acquisti e delle spese di gestione;
si intende che lo svolgimento della professione assume un livello imprenditoriale organizzato con il modello economico della costituzione di Società tra professionisti, come indicato dai modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile (cui è seguito poi il D.M. attuativo 8 febbraio 2013 n. 34
Chiaramente, in una situazione come questa, già evidenziata dal Tribunale di Milano nel caso di uno studio legale, chi esercita una professione intellettuale è coperto dai comportamenti di concorrenza e pubblicità sleale, accaparramento della clientela, sviamento della clientela, concorrenza interferente, pubblicità illecita, storno di dipendenti per acquisire informazioni dei concorrenti e di tutte le norme sancite dal codice civile in ordine alla tutela della concorrenza sleale.
Se sei un professionista e ritieni di aver subito atti di concorrenza sleale compila il form per avere assistenza legale online