È noto che nei casi in cui uno dei 2 genitori porta via il figlio in un altro paese dove risiede commettendo reato di sottrazione internazionale di minori, le norme che regolano i rapporti giuridici tra Paesi che fanno parte dell’Unione Europea sono contenute nel Regolamento UE 2019/1111, che ha riformato quello precedente del 2201/2003.
Il regolamento è stato sottoposto a riforma per risolvere al più presto i casi di sottrazione internazionale di minore e rendere più armoniche ed efficaci le norme condivise in modo da:
- stabilire al più presto qual è il giudice di competenza ad intervenire per risolvere il caso;
- assicurare la tutela penale nei singoli Stati dell’UE contro la sottrazione illecita di minori, che grazia al nuovo regolamento si configura in tutti i paesi come fattispecie di reato perseguibile d’ufficio dinanzi ai tribunali nazionali. In questo modo si spera di scoraggiare i genitori a fare ricorso a quello che è un vero e proprio rapimento del figlio ai danni dell’altro genitore che ha uguale potestà genitoriale;
- adottare procedure semplificate per il rimpatrio dei minori sottratti illecitamente per agevolare e velocizzare il rimpatrio del minore nello Stato membro di origine, in caso di trasferimento non autorizzato o mancato rientro illecito.
La Convenzione dell’Aia nei casi di illecita sottrazione di minori in Paesi extra UE
La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 regola, invece, gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori tra paesi extraUE. È stata ratificata dalla maggior parte degli Stati ed è lo strumento fondamentale per le procedure di rimpatrio dei minori illecitamente sottratti.
Quindi, nei casi in cui il figlio minorenne sia portato via illecitamente in un Paese fuori dall’Unione Europea, le norme di riferimento sono quelle contenute nella Convenzione dell’Aia. In questi casi, l’avvocato incaricato di ottenere il rimpatrio del minore se è ritenuto illecito il suo trasferimento ad opera di un genitore, zio, nonno, parente ecc, deve fare riferimento alla Convenzione dell’Aia per attivare le procedure di coinvolgimento dell’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia, in modo da attivare le procedure finalizzate al rientro del minore e/o decidere sulla relativa regolamentazione del diritto di visita.
La regola dell’Interesse Prevalente del Minore nei casi di sottrazione illecita internazionale e mancato rientro. Casi studio.
Tuttavia, nonostante le norme siano condivise tra i vari Stati che le hanno sottoscritte e i principi da adottare per la risoluzione dei casi siano inequivoci, c’è una regola che prevale su tutto ovvero l’interesse prevalente del minore, anche contro la volontà del genitore (tipico il caso della tutela della privacy dei minori sui social). Si tratta di un interesse superiore che può sovvertire le norme che regolano la sottrazione illecita ai danni dell’altro genitore. In alcuni casi la Corte di Cassazione ne ha illustrato i principi intervenendo in giudizio.
3 casi studio di sottrazione internazionale di minore
Il caso del genitore che ha trasferito il figlio in un altro paese rendendo nota la nuova residenza
La Suprema Corte ha già stabilito che il genitore che toglie all’altro la possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale commette reato di sottrazione di minore, anche se rende noto il luogo della “nuova” residenza del figlio.
Il caso della mamma austriaca trasferita all’estero con i figli che non volevano incontrare il padre
Un altro caso emblematico sul quale si è espressa la Corte è stato quello della mamma austriaca divorziata, che ha trasferito illecitamente i figli minorenni all’estero impedendo le occasioni di incontro col padre e violando la decisione del giudice italiano, che aveva regolamentato l’affido condiviso. La donna ha giustificato la sottrazione dei figli e il trasferimento all’estero con la loro ritrosia ad incontrare il padre, asserendo che sussisteva già prima del trasferimento, ma senza di fatto provare la mancanza assoluta del loro consenso ad incontrarlo.
Il caso della mamma del neonato spagnolo e la fissazione della residenza abituale del piccolo
Infine, un caso emblematico di interesse superiore del minore è quello che riguarda una madre che si è trasferita in Italia con il figlio di 5 mesi, senza il consenso del padre spagnolo. In questo caso, la Corte di Cassazione non ha ritenuto la madre responsabile del reato di sottrazione illecita internazionale del minore, perché l’interesse prevalente del neonato è quello di stabilire la sua residenza abituale non tanto nel luogo in cui è nato ma nel contesto sociale a lui più congeniale, che nel caso in esame è stato ritenuto essere quello della madre che se ne prende cura. E questo nonostante dopo la separazione il padre continuasse a vedere in modo regolare il figlio. Un caso limite certamente, ma indicativo della necessità di valutare caso per caso sulla sottrazione internazionale dei minorenni.
Precauzioni da adottare per prevenire il reato di sottrazione illecita internazionale del minore
È il caso, infine, di sottolineare come il Ministero degli Esteri abbia indicato alcune prassi da seguire per prevenire il reato di sottrazione internazionale di minori, commesso prevalentemente da genitori binazionali in corso di separazione o già divorziati. Infatti, i consigli per la prevenzione del reato di sottrazione di un minore sono quelli di:
- informarsi sulle leggi in materia di affidamento dei minori e diritto di visita dello Stato di appartenenza o di residenza dell’altro genitore;
- far riconoscere nello Stato di appartenenza o di residenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore ottenuto in Italia o nel proprio Paese di residenza;
- qualora si ritenesse necessario, far sottoscrivere all’altro genitore, l’impegno di rientro in Italia del figlio alla data stabilita;
- chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del figlio minore o dell’altro genitore, senza il consenso;
- non concedere o revocare l’assenso a suo tempo concesso, al rilascio del passaporto del minore.
Cosa fare nel caso il minore sia stato portato in un altro Paese senza consenso
Nei casi in cui la sottrazione internazionale di minore è già avvenuta, stante la valutazione del giudice circa l’interesse preminente del minore coinvolto, è senz’altro opportuno che il genitore affidatario o collocatario faccia denuncia al più presto alle autorità di polizia, per far partire le indagini e attivare i canali di cooperazione internazionale per rintracciare tempestivamente il minore. Poi è opportuno rivolgersi ad un avvocato e per la tutela e il riconoscimento dei propri diritti genitoriali e di quelli del minorenne. L’avvocato saprà anche che se il minore sottratto è cittadino italiano, può essere utile coinvolgere anche il MAECI tramite le rappresentanze diplomatico-consolari, per ottenere assistenza di tipo legale nei rapporti di interlocuzione con le autorità estere.
Entra in contatto con lo Studio Legale Damiani&Damiani per ogni questione legata alla Tutela Internazionale dei Minori